Art. 3

In vigore dal 30 giu 2009
1.   Per ogni campagna di commercializzazione è concluso un contratto di coltivazione. Tale contratto è provvisto di un numero di identificazione e comprende almeno i seguenti elementi: a) il nome e l’indirizzo del produttore o dell’associazione dei produttori; b) il nome e l’indirizzo della fecoleria; c) le aree coltivate espresse in ettari, fino a due decimali, ed identificate conformemente al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (5) relativo al sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC); d) l’indicazione del quantitativo di patate che si prevede di raccogliere e di consegnare alla fecoleria, in tonnellate; e) l’indicazione del tenore di fecola delle patate, previsto sulla base del tenore medio di fecola delle patate consegnate dal produttore alla fecoleria nelle ultime tre campagne o, in mancanza di questi dati, in base al tenore medio nella zona di approvvigionamento; f) l’impegno della fecoleria a corrispondere al produttore il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2.   Prima dell’inizio della campagna, entro una data che verrà fissata dallo Stato membro al fine di garantire i necessari controlli, ogni fecoleria trasmette all’autorità competente una distinta riassuntiva dei contratti indicando, per ciascun contratto, il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo del produttore, le superfici coltivate ed il quantitativo di cui trattasi, espresso in equivalente fecola. 3.   La somma, in equivalente fecola, dei quantitativi previsti dai contratti di coltivazione non deve essere superiore alla sottoquota assegnata alla fecoleria interessata. 4.   Qualora il quantitativo effettivamente prodotto in applicazione del contratto di coltivazione, espresso in equivalente fecola, superi quello contemplato dal contratto, la fecoleria può accettarne la consegna, a condizione che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 5.   Le fecolerie non possono prendere in consegna patate che non formino oggetto di un contratto di coltivazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:571:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo