Art. 1

In vigore dal 30 giu 2009
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) quota, la quota assegnata a ciascuno Stato membro in forza dell’articolo 84 bis, paragrafo 1, e dell’allegato X bis del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) sottoquota, la parte di quota attribuita dallo Stato membro ad una fecoleria; c) fecoleria, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita sul territorio dello Stato membro interessato alla quale è attribuita la sottoquota e che beneficia del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007; d) produttore, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che fornisce ad una fecoleria patate prodotte dalla medesima a titolo principale o dai suoi membri, in nome e per conto proprio, nell’ambito di un contratto di coltivazione concluso personalmente o a suo nome; e) contratto di coltivazione, qualsiasi contratto concluso tra un produttore o un’associazione di produttori, da un lato, e la fecoleria, dall’altro; f) patate, patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 %; g) fecola non trasformata, la fecola di cui al codice NC 1108 13 00 che non ha subito alcuna trasformazione; h) fusione di fecolerie, l’accorpamento di due o più fecolerie in un’unica azienda; i) trasferimento di proprietà di una fecoleria, il trasferimento o l’assorbimento degli attivi di un’azienda cui è stata assegnata una sottoquota a beneficio di una o più fecolerie; j) cessione (passaggio di proprietà) di uno stabilimento per la produzione di fecola, il passaggio della proprietà di un’unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione di fecola, a una o più aziende, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’azienda che trasferisce la proprietà; k) affitto di uno stabilimento, il contratto di affitto di un’unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione della fecola, concluso ai fini del suo esercizio con un’azienda stabilita nello stesso Stato membro per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ove, in seguito all’entrata in vigore del contratto, l’azienda affittuaria possa essere considerata, per tutta la sua produzione, come un’unica fecoleria; l) aiuti per le patate da fecola, aiuti istituiti a beneficio degli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Storico versioni

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