Art. 17
In vigore dal 30 giu 2009
Entro una data fissata dallo Stato membro interessato, le fecolerie comunicano alle autorità competenti:
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i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato degli aiuti di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009;
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i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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