Art. 17

In vigore dal 30 giu 2009
Entro una data fissata dallo Stato membro interessato, le fecolerie comunicano alle autorità competenti: — i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato degli aiuti di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009; — i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2009/571 — Testo vigente | Portale Normativo