Art. 33

Diritti all'aiuto

In vigore dal 19 gen 2009
Diritti all'aiuto 1.   Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che: a) detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento: i) mediante trasferimento, ii) dalla riserva nazionale, iii) a norma dell'allegato IX, iv) a norma dell', paragrafo 2, dell', dell', paragrafo 2, terzo comma, dell' e dell', paragrafo 4, lettera c). 2.   Ai fini dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 6, dell', paragrafo 2 e dell', un agricoltore è considerato detentore dei diritti all'aiuto se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto. 3.   I diritti di ritiro dalla produzione stabiliti a norma dell', paragrafo 2, dell' paragrafo 2, e dell' nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono soggetti ai precedenti obblighi di ritiro dalla produzione.
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Diritti all'aiuto (Art. 33 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo