Art. 33
Diritti all'aiuto
In vigore dal 19 gen 2009
Diritti all'aiuto
1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che:
a)
detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento:
i)
mediante trasferimento,
ii)
dalla riserva nazionale,
iii)
a norma dell'allegato IX,
iv)
a norma dell', paragrafo 2, dell', dell', paragrafo 2, terzo comma, dell' e dell', paragrafo 4, lettera c).
2. Ai fini dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 6, dell', paragrafo 2 e dell', un agricoltore è considerato detentore dei diritti all'aiuto se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto.
3. I diritti di ritiro dalla produzione stabiliti a norma dell', paragrafo 2, dell' paragrafo 2, e dell' nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono soggetti ai precedenti obblighi di ritiro dalla produzione.
Storico versioni
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