Art. 65
Integrazione del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico
In vigore dal 19 gen 2009
Integrazione del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico
Gli Stati membri ripartiscono gli importi che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato XI, punto 3, tra gli agricoltori dei rispettivi settori, in proporzione al sostegno di cui i medesimi hanno beneficiato nell'ambito dei pertinenti regimi di sostegno durante i relativi periodi di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003.
Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere un periodo rappresentativo più recente in base a criteri oggettivi e non discriminatori e, qualora uno Stato membro abbia introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitolo 5, sezione 1 o capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ovvero si avvalga della facoltà di cui all' del presente regolamento, a norma dell', paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento.
Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti all'aiuto dei rispettivi agricoltori o assegnano diritti all'aiuto a norma dell', paragrafo 2.
Se un agricoltore che ha ricevuto pagamenti ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha il diritto di ricevere diritti all'aiuto ai sensi del presente articolo per i quali non ha ettari ammissibili nell'anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o se il diritto all'aiuto per ettaro dà luogo a un importo superiore a 5 000 EUR, gli vengono assegnati diritti speciali, ai sensi dell', per un massimo di 5 000 EUR per diritto.
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