Art. 63

Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico

In vigore dal 19 gen 2009
Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico 1.   A decorrere dal 2010 gli Stati membri integrano nel regime di pagamento unico il sostegno disponibile all'interno dei regimi di sostegno accoppiato di cui all'allegato XI secondo le norme stabilite negli . 2.   In deroga al paragrafo 1: a) gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico conformemente al titolo III, capitoli da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere di utilizzare tutto o parte del sostegno di cui al paragrafo 1 per stabilire diritti all'aiuto o per aumentarne il valore sulla base del tipo di attività agricole esercitate dagli agricoltori nel corso di uno o più anni nel periodo 2005-2008 e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o ambientale; b) gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitolo 5, sezione 1 o capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che si avvalgono della facoltà di cui all' del presente regolamento possono decidere di utilizzare tutto o parte del sostegno di cui al paragrafo 1 per aumentare il valore di tutti i diritti all'aiuto di un importo supplementare corrispondente all'aumento del massimale regionale diviso per il numero totale di diritti all'aiuto. Gli Stati membri possono altresì differenziare l'aumento del valore dei diritti all'aiuto tenendo conto dei criteri di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento o sulla base del tipo di attività agricole esercitate da agricoltori nel corso di uno o più anni nel periodo 2005-2008 e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o ambientale. 3.   Qualora uno Stato membro si avvalga della deroga prevista dal paragrafo 2, lettera a) esso adotta misure adeguate per assicurare che gli agricoltori che hanno beneficiato del sostegno di cui al paragrafo 1 non siano esclusi dal regime di pagamento unico. In particolare esso fa sì che il sostegno globale che l'agricoltore riceverà dopo l'integrazione dei regimi di sostegno accoppiato di cui al paragrafo 1 nel regime di pagamento unico non sia inferiore al 75 % del sostegno annuo medio che l'agricoltore stesso ha ricevuto nell'ambito di tutti i pagamenti diretti durante i relativi periodi di riferimento di cui agli articoli da 64, 65 e 66.
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Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico (Art. 63 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo