Art. 61
Superfici prative
In vigore dal 19 gen 2009
Superfici prative
I nuovi Stati membri possono anche stabilire, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale stabilito a norma dell' o di parte di esso, valori unitari diversi per i diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori di cui all', paragrafo 1:
a)
per gli ettari di superfici prative recensite al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile; oppure
b)
per gli ettari di pascolo permanente recensiti al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.
Storico versioni
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