Art. 61

Superfici prative

In vigore dal 19 gen 2009
Superfici prative I nuovi Stati membri possono anche stabilire, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale stabilito a norma dell' o di parte di esso, valori unitari diversi per i diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori di cui all', paragrafo 1: a) per gli ettari di superfici prative recensite al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile; oppure b) per gli ettari di pascolo permanente recensiti al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.
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Superfici prative (Art. 61 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo