Art. 58

Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all'articolo 40

In vigore dal 19 gen 2009
Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all' 1.   I nuovi Stati membri possono applicare il regime di pagamento unico a livello regionale. 2.   I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori. 3.   Se del caso, i nuovi Stati membri dividono fra le regioni i massimali nazionali di cui all', previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all', secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:73:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 (Art. 58 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo