Art. 58
Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all'articolo 40
In vigore dal 19 gen 2009
Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all'
1. I nuovi Stati membri possono applicare il regime di pagamento unico a livello regionale.
2. I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
3. Se del caso, i nuovi Stati membri dividono fra le regioni i massimali nazionali di cui all', previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all', secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
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