Art. 40
Massimali nazionali
In vigore dal 19 gen 2009
Massimali nazionali
1. Per ogni Stato membro e ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e dei massimali fissati a norma dell', paragrafo 2 e dell', paragrafo 3 del presente regolamento o, per il 2009, a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non supera globalmente il relativo massimale nazionale stabilito nell'allegato VIII del presente regolamento.
Ove siano assegnati diritti all'aiuto a viticoltori, la Commissione, tenendo conto dei dati più recenti comunicati dagli Stati membri a norma dell' e dell', paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (24), adegua i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento. Entro il 1o dicembre dell'anno che precede l'adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti di cui all'allegato IX, sezione B, del presente regolamento.
2. Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto al fine di assicurare il rispetto dei massimali di cui all'allegato VIII.
Storico versioni
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