Art. 69

Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico

In vigore dal 19 gen 2009
Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico 1.   Entro il 1o agosto 2009, il 1o agosto 2010 o il 1o agosto 2011 gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall'anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all' oppure, nel caso di Malta, l'importo di 2 000 000 di EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri possono applicare la trattenuta del 10 % su base settoriale trattenendo fino al 10 % della componente «massimali nazionali» di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrispondente a qualsiasi settore di cui all'allegato VI di tale regolamento. I fondi trattenuti possono essere utilizzati solo per l'applicazione del sostegno di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento nei settori interessati dalla trattenuta. 3.   A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, riguardo all'importo del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, il corrispondente massimale per tale sostegno. Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall', paragrafo 2, gli importi utilizzati per concedere il sostegno di cui alla lettera c) dell', paragrafo 1 sono dedotti dal massimale nazionale di cui all', paragrafo 1. Questi sono contabilizzati come diritti all'aiuto assegnati. 4.   Il sostegno previsto al paragrafo 1, lettera a), punti (i), (ii), (iii) e (iv) e al paragrafo 1, lettera b) e lettera e) dell' è limitato al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all' o, nel caso di Malta, all'importo di 2 000 000 di EUR, di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento, da usare in particolare per il finanziamento delle misure di cui all', paragrafo 1, lettera b) nel settore lattiero-caseario. Gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura. 5.   In deroga al paragrafo 4, negli anni civili da 2010 a 2013, negli Stati membri che hanno concesso aiuti per quanto riguarda le vacche nutrici conformemente all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 senza avere applicato l'opzione di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto i) di tale regolamento, il limite di cui al paragrafo 4 è fissato al 6 % del loro massimale nazionale di cui all'. Inoltre, negli Stati membri in cui oltre il 60 % della produzione di latte avviene a nord del 62o parallelo, detto limite è fissato al 10 % del loro massimale nazionale di cui all'. Tuttavia qualsiasi sostegno superiore al 3,5 % del massimale nazionale di cui all' è usato esclusivamente per il finanziamento delle misure di cui all', paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento nel settore lattiero-caseario. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2013. 6.   Gli Stati membri attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno previsto: a) all', paragrafo 1, ricorrendo all'importo calcolato dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2; e/o b) all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori e/o dei pagamenti diretti di cui agli e/o nella riserva nazionale; c) all', paragrafo 1), lettera e), procedendo, se necessario, ad una riduzione lineare di uno o più dei pagamenti da versare ai beneficiari a norma delle disposizioni del presente titolo e nei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo. Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall', paragrafo 2, qualora uno Stato membro ricorra all'opzione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, l'importo in questione non è contabilizzato come parte dei massimali fissati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 7.   Gli importi di cui al paragrafo 6, lettera a) del presente articolo sono pari alla differenza tra: a) i massimali nazionali determinati nell'allegato VIII o nell'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il 2007 previa applicazione dell', paragrafo 1 di tale regolamento e dell', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, e previa riduzione dello 0,5 %; e b) l'esecuzione di bilancio per l'esercizio finanziario 2008 del regime di pagamento unico e dei pagamenti di cui alle sezioni 2 e 3 del Capitolo 5 del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda i pagamenti concernenti il massimale ridotto per il 2007 di cui alla lettera a) del presente comma. Questo importo non supera in nessun caso il 4 % del massimale di cui alla lettera a) del presente comma. Per i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime del pagamento unico nel 2007, questo importo è moltiplicato per 1,75 nel 2010, per 2 nel 2011, per 2,25 nel 2012 e per 2,5 dal 2013. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione rivede gli importi stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento e in base a norme particolareggiate che saranno stabilite secondo detta procedura. L'utilizzazione da parte degli Stati membri di tali importi non pregiudica l'applicazione dell' del presente regolamento. 8.   La decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, all', paragrafo 8 e all', paragrafo 1, determina le misure da applicare e abbraccia tutte le modalità di attuazione riguardanti l'applicazione del presente capitolo, compresa la descrizione delle condizioni di ammissibilità per le misure da applicare, l'importo in questione e le risorse finanziarie da predisporre. 9.   I nuovi Stati membri possono decidere di applicare il paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo e dell', paragrafo 1, in base ai loro massimali nazionali: a) specificati per il 2016 nel caso della Bulgaria e della Romania; b) specificati per il 2013 per quanto riguarda gli altri nuovi Stati membri. In tal caso, l' non si applica alle misure adottate a norma del presente articolo.
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Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico (Art. 69 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo