Art. 10

Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri

In vigore dal 19 gen 2009
Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri 1.   L' si applica agli agricoltori di un nuovo Stato membro, in un dato anno civile, esclusivamente se il livello dei pagamenti diretti applicabili in tale Stato membro a norma dell' è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell', paragrafo 1. 2.   In caso di applicazione dell' agli agricoltori di un nuovo Stato membro, la percentuale applicabile a norma dell', paragrafo 1 è limitata alla differenza tra il livello dei pagamenti diretti risultante dall'applicazione dell' a tale Stato membro e il livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell', paragrafo 1. 3.   Gli eventuali importi risultanti dall'applicazione dell', paragrafi 1 e 2, sono assegnati al nuovo Stato membro in cui sono stati generati i corrispondenti importi, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Essi sono utilizzati a norma dell', paragrafo 5 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri (Art. 10 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo