Art. 7
Modulazione
In vigore dal 19 gen 2009
Modulazione
1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5 000 EUR da erogare agli agricoltori in un determinato anno civile sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:
a)
nel 2009 entro il 7 %,
b)
nel 2010 entro l'8 %,
c)
nel 2011 entro il 9 %,
d)
nel 2012 entro il 10 %.
2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.
Storico versioni
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