Art. 7

Modulazione

In vigore dal 19 gen 2009
Modulazione 1.   Tutti gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5 000 EUR da erogare agli agricoltori in un determinato anno civile sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali: a) nel 2009 entro il 7 %, b) nel 2010 entro l'8 %, c) nel 2011 entro il 9 %, d) nel 2012 entro il 10 %. 2.   Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.
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Modulazione (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo