Art. 8
Massimali netti
In vigore dal 19 gen 2009
Massimali netti
1. Fatto salvo l' del presente regolamento, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile non supera, dopo l'applicazione degli del presente regolamento e dell' del regolamento (CE) n. 378/2007 e ad eccezione dei pagamenti diretti concessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 1405/2006, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare negli importi dei pagamenti diretti soggetti alla riduzione di cui agli del presente regolamento e all' del regolamento (CE) n. 378/2007 al fine di conformarsi ai massimali di cui all'allegato IV.
2. Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento, la Commissione rivede i massimali stabiliti nell'allegato IV del presente regolamento per tener conto:
a)
delle modifiche degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere erogati,
b)
delle modifiche del sistema di modulazione volontaria di cui al regolamento (CE) n. 378/2007,
c)
dei cambiamenti strutturali apportati alle aziende,
d)
dei trasferimenti al FEASR conformemente all' del presente regolamento.
Storico versioni
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