Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 19 gen 2009
Campo di applicazione
Il presente regolamento istituisce:
a)
norme comuni relative ai pagamenti diretti;
b)
un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato «regime di pagamento unico»);
c)
un regime semplificato e transitorio di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri come definiti nell', lettera g) (in seguito denominato «regime di pagamento unico per superficie»);
d)
regimi di sostegno per gli agricoltori che producono riso, fecola di patate, colture proteiche, frutta a guscio, sementi, cotone, zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e caprine e carni bovine;
e)
un quadro che permetta ai nuovi Stati membri come definiti nell', lettera g) di integrare i pagamenti diretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:73:oj#art-1