Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 gen 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «agricoltore», una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola; b) «azienda», l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro; c) «attività agricola», la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'; d) «pagamento diretto», un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento; e) «pagamenti relativi ad un determinato anno civile» o «pagamenti relativi al periodo di riferimento», i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili; f) «prodotti agricoli», i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, nonché il cotone; g) «nuovi Stati membri», la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia; h) «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.
Storico versioni

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