Art. 6

Buone condizioni agronomiche e ambientali

In vigore dal 19 gen 2009
Buone condizioni agronomiche e ambientali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema stabilito nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non devono definire requisiti minimi che non siano previsti in detto schema. Le norme elencate nella terza colonna dell'allegato III sono facoltative ad eccezione dei casi in cui: a) uno Stato membro abbia definito, per tali norme, un requisito minimo per le buone condizioni agronomiche e ambientali anteriormente al 1o gennaio 2009; e/o b) in detto Stato membro siano applicate norme nazionali relative alla norma in questione. 2.   Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente. Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare ogni riduzione significativa della sua superficie totale a pascolo permanente. Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.
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Buone condizioni agronomiche e ambientali (Art. 6 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo