Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 gen 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«agricoltore», una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;
b)
«azienda», l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
c)
«attività agricola», la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell';
d)
«pagamento diretto», un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento;
e)
«pagamenti relativi ad un determinato anno civile» o «pagamenti relativi al periodo di riferimento», i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
f)
«prodotti agricoli», i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, nonché il cotone;
g)
«nuovi Stati membri», la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;
h)
«superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:73:oj#art-2