Art. 11
Disciplina finanziaria
In vigore dal 19 gen 2009
Disciplina finanziaria
1. Al fine di assicurare che gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della PAC attualmente iscritti nella rubrica 2 dell'allegato I dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (17) rispettino i massimali annuali fissati nella decisione 2002/929/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 18 novembre 2002, riguardanti le conclusioni della sessione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002 (18), si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell'ambito della rubrica 2, maggiorate degli importi fissati agli del presente regolamento e prima dell'applicazione della modulazione prevista dagli del presente regolamento e dall', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di un margine di 300 000 000 di EUR al di sotto di tale massimale.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissa tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.
3. Nell'ambito dell'applicazione dello schema degli incrementi di cui all' a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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