Art. 12
Sistema di consulenza aziendale
In vigore dal 19 gen 2009
Sistema di consulenza aziendale
1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli agricoltori un sistema di consulenza sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito denominato «sistema di consulenza aziendale»), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.
2. Il sistema di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.
3. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.
Gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie prioritarie di agricoltori che hanno accesso al sistema di consulenza aziendale.
4. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione al Consiglio sull'applicazione del sistema di consulenza aziendale corredata, se necessario, di proposte adeguate.
Storico versioni
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