Art. 14

Campo di applicazione

In vigore dal 19 gen 2009
Campo di applicazione In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»). Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I. Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capi 1 e 2 del presente titolo.
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