Art. 14
Campo di applicazione
In vigore dal 19 gen 2009
Campo di applicazione
In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»).
Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I.
Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capi 1 e 2 del presente titolo.
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