Art. 16

Banca dati informatizzata

In vigore dal 19 gen 2009
Banca dati informatizzata 1.   Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto. La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione, a decorrere dal 2000. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi ai quattro anni o campagne precedenti. 2.   Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.
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Banca dati informatizzata (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo