Art. 18

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

In vigore dal 19 gen 2009
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto 1.   È introdotto un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto in modo da consentire l'accertamento dei diritti, nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole. 2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.
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Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo