Art. 18
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto
In vigore dal 19 gen 2009
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto
1. È introdotto un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto in modo da consentire l'accertamento dei diritti, nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.
Storico versioni
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