Art. 20

Verifica delle condizioni di ammissibilità

In vigore dal 19 gen 2009
Verifica delle condizioni di ammissibilità 1.   Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. 2.   I controlli amministrativi sono completati da un sistema di controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). 3.   Ogni Stato membro designa un'autorità competente del coordinamento dei controlli e delle verifiche previsti dal presente capitolo. Qualora uno Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad avere la responsabilità e ad esercitare il controllo di tali attività.
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Verifica delle condizioni di ammissibilità (Art. 20 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo