Art. 21

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità

In vigore dal 19 gen 2009
Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità 1.   Senza pregiudizio delle riduzioni o delle esclusioni di cui all', qualora si constati che un agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità connesse alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, è soggetto a riduzioni o esclusioni da stabilire secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 2.   La percentuale di riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per uno o più anni civili.
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Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità (Art. 21 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo