Art. 23
Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità
In vigore dal 19 gen 2009
Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità
1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato «anno civile considerato») i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell'anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati, a seguito dell'applicazione degli , a tale agricoltore è ridotto oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell'.
Il primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.
Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.
In deroga al secondo comma, dal 2010, se la persona a cui è direttamente attribuibile l'atto o l'omissione ha presentato una domanda di aiuto nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione dal beneficio sono applicate agli importi totali dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati a detta persona.
2. Nonostante il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile.
Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per assicurare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.
Storico versioni
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