Art. 25
Importi risultanti dalla condizionalità
In vigore dal 19 gen 2009
Importi risultanti dalla condizionalità
Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienza alle disposizioni di cui al capitolo 1 sono accreditati al FEAGA. Gli Stati membri possono trattenere il 25 % di detti importi.
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