Art. 27

Informazione e controllo

In vigore dal 19 gen 2009
Informazione e controllo 1.   La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato. Essa organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri. 2.   A norma dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo aver informato per tempo le autorità competenti, i rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione possono procedere a: a) esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato, b) verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all', paragrafo 3. 3.   Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.
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Informazione e controllo (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo