Art. 27
Informazione e controllo
In vigore dal 19 gen 2009
Informazione e controllo
1. La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.
Essa organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.
2. A norma dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo aver informato per tempo le autorità competenti, i rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione possono procedere a:
a)
esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,
b)
verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all', paragrafo 3.
3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.
Storico versioni
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