Art. 29
Pagamenti
In vigore dal 19 gen 2009
Pagamenti
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.
2. I pagamenti sono effettuati in non più di due rate all'anno, tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.
3. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'.
4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione può:
a)
prevedere anticipi;
b)
autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1o dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:
i)
fino al 50 % dei pagamenti dovuti;
oppure
ii)
fino all'80 % dei pagamenti per i quali siano già stati previsti anticipi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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