Art. 29

Pagamenti

In vigore dal 19 gen 2009
Pagamenti 1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari. 2.   I pagamenti sono effettuati in non più di due rate all'anno, tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. 3.   I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'. 4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione può: a) prevedere anticipi; b) autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1o dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie: i) fino al 50 % dei pagamenti dovuti; oppure ii) fino all'80 % dei pagamenti per i quali siano già stati previsti anticipi.
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Pagamenti (Art. 29 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo