Art. 31

Forza maggiore e circostanze eccezionali

In vigore dal 19 gen 2009
Forza maggiore e circostanze eccezionali Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente riconosce come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali: a) decesso dell'agricoltore; b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda; d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.
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Forza maggiore e circostanze eccezionali (Art. 31 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo