Art. 31
Forza maggiore e circostanze eccezionali
In vigore dal 19 gen 2009
Forza maggiore e circostanze eccezionali
Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente riconosce come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali:
a)
decesso dell'agricoltore;
b)
incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
c)
calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
d)
distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e)
epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.
Storico versioni
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