Art. 28
Requisiti minimi per il percepimento di pagamenti diretti
In vigore dal 19 gen 2009
Requisiti minimi per il percepimento di pagamenti diretti
1. A decorrere dal 2010, gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:
a)
se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli in un dato anno civile non supera 100 EUR; oppure
b)
se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale i pagamenti diretti sono richiesti o dovrebbero essere corrisposti anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui all' è inferiore a un ettaro.
Per tener conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo entro i limiti di cui all'allegato VII.
Agli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell', paragrafo 1, si applica la condizione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo.
Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il presente paragrafo nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.
Qualora l'importo versato sia ridotto a seguito della progressiva introduzione dei pagamenti diretti come previsto dall' del presente regolamento o dal punto K dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 o dal punto C dell'allegato IX del presente regolamento, l'importo richiesto o da corrispondere è calcolato sulla base dell'importo finale del sostegno ricevuto dall'agricoltore.
2. A decorrere dal 2010, gli Stati membri possono stabilire adeguati criteri oggettivi e non discriminatori per garantire che non siano concessi pagamenti diretti a una persona fisica o giuridica:
a)
le cui attività agricole costituiscano solo una parte irrilevante delle sue attività economiche globali; o
b)
la cui attività principale o il cui obiettivo sociale non sia l'esercizio di un'attività agricola.
3. I diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono riversati nella riserva nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:73:oj#art-28