Art. 44
Condizioni applicabili ai diritti speciali
In vigore dal 19 gen 2009
Condizioni applicabili ai diritti speciali
1. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all'aiuto stabiliti nel titolo III, capitolo 3, sezione 2, e di cui all'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché all' e all', quarto comma del presente regolamento (in seguito denominati «diritti speciali»), sono soggetti alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a derogare all'obbligo di attivare i diritti dell'aiuto mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno:
a)
il 50 % dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, espressa in unità di bestiame adulto (UBA), o,
b)
nel caso di diritti speciali di cui all', il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico, espressa in UBA, o,
c)
nel caso dell', il 50 % dell'attività agricola svolta durante l'applicazione degli del regolamento n. 1782/2003, espressa in UBA.
Tuttavia, un agricoltore a cui siano stati assegnati diritti speciali sia ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia ai sensi del presente regolamento, mantiene almeno il 50 % del livello più elevato delle attività di cui al primo comma.
La condizione di cui al primo comma non si applica a Malta.
3. In caso di trasferimento di diritti speciali, nel 2009, 2010 e 2011, il cessionario può beneficiare della deroga di cui al paragrafo 2 solo se tutti i diritti speciali sono trasferiti. Dal 2012, il cessionario beneficia della deroga solo in caso di successione o successione anticipata.
Il primo comma non si applica a Malta.
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