Art. 44 · Condizioni applicabili ai diritti speciali

Art. 44

Condizioni applicabili ai diritti speciali

In vigore dal 19 gen 2009
Condizioni applicabili ai diritti speciali 1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all'aiuto stabiliti nel titolo III, capitolo 3, sezione 2, e di cui all'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché all' e all', quarto comma del presente regolamento (in seguito denominati «diritti speciali»), sono soggetti alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a derogare all'obbligo di attivare i diritti dell'aiuto mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno: a) il 50 % dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, espressa in unità di bestiame adulto (UBA), o, b) nel caso di diritti speciali di cui all', il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico, espressa in UBA, o, c) nel caso dell', il 50 % dell'attività agricola svolta durante l'applicazione degli del regolamento n. 1782/2003, espressa in UBA. Tuttavia, un agricoltore a cui siano stati assegnati diritti speciali sia ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia ai sensi del presente regolamento, mantiene almeno il 50 % del livello più elevato delle attività di cui al primo comma. La condizione di cui al primo comma non si applica a Malta. 3.   In caso di trasferimento di diritti speciali, nel 2009, 2010 e 2011, il cessionario può beneficiare della deroga di cui al paragrafo 2 solo se tutti i diritti speciali sono trasferiti. Dal 2012, il cessionario beneficia della deroga solo in caso di successione o successione anticipata. Il primo comma non si applica a Malta.
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