Art. 22
Controlli della condizionalità
In vigore dal 19 gen 2009
Controlli della condizionalità
1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un agricoltore adempie agli obblighi di cui al capitolo 1.
2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio.
Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (19), e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato ai sensi dell', paragrafo 1 del presente regolamento.
Storico versioni
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