Art. 19
Domande di aiuto
In vigore dal 19 gen 2009
Domande di aiuto
1. Ogni agricoltore presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti che indica, se pertinenti:
a)
tutte le parcelle agricole nell'azienda e, qualora lo Stato membro applichi all', paragrafo 3, il numero di olivi e la loro ubicazione all'interno della parcella;
b)
i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
c)
ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli ulivi. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente
3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o tutti i regimi di sostegno elencati nell'allegato I o altri regimi di sostegno.
Storico versioni
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