Art. 13
Obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati
In vigore dal 19 gen 2009
Obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati
Senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché le autorità designate e gli enti privati di cui all', paragrafo 1 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto comunitario o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.
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