Art. 9
Importi risultanti dalla modulazione
In vigore dal 19 gen 2009
Importi risultanti dalla modulazione
1. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all' del presente regolamento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri sono destinati alle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, in quanto sostegno comunitario supplementare, secondo le condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Gli importi corrispondenti ad un punto percentuale sono assegnati agli Stati membri in cui sono stati generati gli importi corrispondenti. Gli importi corrispondenti alla riduzione di quattro punti percentuali sono ripartiti tra gli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:
a)
superficie agricola;
b)
occupazione nel settore agricolo;
c)
prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.
Tuttavia, almeno l'80 % del totale degli importi di cui al primo comma generati in uno Stato membro è attribuito al medesimo Stato membro.
3. In deroga al paragrafo 2, secondo comma, se nel periodo 2000-2002 in uno Stato membro la percentuale della produzione di segale ha superato in media il 5 % del totale della sua produzione cerealicola e se, nello stesso periodo, tale produzione ha rappresentato più del 50 % della produzione totale di segale della Comunità, fino a tutto il 2013 almeno il 90 % degli importi generati dalla modulazione in tale Stato membro gli è riassegnato.
In tal caso, senza pregiudizio delle possibilità di cui all', almeno il 10 % dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è destinato alle misure di cui paragrafo 1 del presente articolo nelle regioni produttrici di segale.
Ai fini del presente paragrafo per «cereali» si intendono i prodotti elencati nell'allegato V.
4. Gli importi residui risultanti dall'applicazione dell', paragrafo 1, e gli importi risultanti dall'applicazione dell', paragrafo 2, sono assegnati allo Stato membro in cui sono stati generati i corrispondenti importi, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Essi sono utilizzati a norma dell', paragrafo 5 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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