Art. 68

Norme generali

In vigore dal 19 gen 2009
Norme generali 1.   Gli Stati membri possono concedere sostegno specifico agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capitolo: a) per i) specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente, ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, iv) il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali, v) specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi; b) per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale,o, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico; c) in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone; d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante alle condizioni stabilite dall'; e) per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali, alle condizioni stabilite dall'. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere erogato solamente se: a) per quanto riguarda le specifiche attività agricole cui fa riferimento il paragrafo 1, lettera a), punto v): i) rispetta i requisiti fissati dall', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1689/2005 ed esclusivamente per coprire i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito subita per conseguire l'obiettivo prestabilito; e ii) è stato approvato dalla Commissione; b) per quanto riguarda il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è coerente con il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (27), al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (28), al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (29) e al titolo II, capitolo 1, della Parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007, c) per quanto riguarda il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), soddisfa i criteri stabiliti agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (30). 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, può essere erogato soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione. Per quanto riguarda il settore delle carni ovine e caprine e il settore delle carni bovine, se detto sostegno è applicato insieme al sostengo concesso a norma degli , il totale non supera la dotazione finanziaria del sostegno ottenuto dopo l'applicazione della percentuale massima di trattenuta prevista, rispettivamente, dagli del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per il settore del riso, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo può essere concesso solo dall'anno civile in cui lo Stato membro integra l'aiuto specifico per il riso previsto nella sezione 1 del capitolo 1 del titolo IV nel regime di pagamento unico. 4.   Il sostegno relativo: a) al paragrafo 1, lettere a) e d) del presente articolo, assume la forma di pagamenti annuali supplementari, b) al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, assume la forma di pagamenti annuali supplementari come pagamenti per capitolo di bestiame o premi per le superfici prative, c) al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, assume la forma di un aumento del valore unitario e/o del numero di diritti all'aiuto dell'agricoltore, d) al paragrafo 1, lettera e) del presente articolo, assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'. 5.   Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato o di diritti a pagamenti supplementari ai sensi del paragrafo 4, lettera c), può essere autorizzato solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari. 6.   Il sostegno concesso a norma del paragrafo 1 è coerente con le altre politiche e misure comunitarie. 7.   Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'approvazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii) del presente articolo e le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, in particolare nell'ottica di assicurare la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie e al fine di evitare ogni cumulo del sostegno. 8.   Entro il 1o agosto 2011 gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all', paragrafo 1 possono riesaminarla e decidere di, a partire dal 2012: a) modificare gli importi per il finanziamento del sostegno di cui al presente capitolo, nei limiti previsti dall'; oppure b) porre termine all'applicazione del sostegno specifico a norma del presente capitolo. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro ai sensi del primo comma del presente paragrafo, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, il corrispondente massimale per tale sostegno. Qualora uno Stato membro decida di porre termine all'applicazione del presente capitolo o riduca gli importi destinati al suo finanziamento, si applica l', paragrafo 2.
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Norme generali (Art. 68 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo