Art. 70
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
In vigore dal 19 gen 2009
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
1. Gli Stati membri possono concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie.
Ai fini del presente articolo si intende per:
a)
«avversità atmosferica», condizioni atmosferiche equiparabili a una calamità naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità;
b)
«epizoozia», malattia riportata nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (31);
c)
«perdita economica», costo aggiuntivo sostenuto dall'agricoltore in conseguenza di misure eccezionali prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione.
2. Un contributo finanziario può essere concesso solo per perdite causate da un'avversità atmosferica o per un'epizoozia, una malattia delle piante o un'infestazione parassitaria che distrugge più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
3. Il contributo finanziario erogato per agricoltore non supera il 65 % del premio assicurativo.
Gli Stati membri possono limitare l'importo del premio ammissibile al beneficio del contributo finanziario mediante applicazione di idonei massimali.
4. La copertura assicurativa del raccolto, degli animali e/o delle piante è subordinata al riconoscimento formale della manifestazione dell'avversità atmosferica o dell'insorgenza dell'epizoozia, della malattia delle piante o dell'infestazione parassitaria da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
Ove appropriato, gli Stati membri possono prefissare i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale è considerato concesso.
5. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui al paragrafo 1 e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.
6. I contributi finanziari sono versati direttamente all'agricoltore interessato.
7. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità attraverso le risorse di cui all', paragrafo 1, nella misura del 75 % del contributo finanziario.
Il primo comma lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione al finanziamento dei contributi finanziari e della parte del premio assicurativo a carico degli agricoltori in tutto o in parte attraverso regimi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori interessati. Ciò è possibile in deroga al disposto degli articoli 125 terdecies e 125 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
8. Gli Stati membri provvedono a che non siano ulteriormente compensate a norma del paragrafo 1, primo comma, le perdite economiche compensate in virtù di altre disposizioni comunitarie, fra cui l' del regolamento (CE) n. 1234/2007, e di altre misure sanitarie, veterinarie o fitosanitarie.
9. I contributi finanziari non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. I contributi finanziari non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo, né sono subordinati alla condizione che il contratto assicurativo sia stipulato con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.
Storico versioni
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