Art. 52
Pagamenti per le carni ovine e caprine
In vigore dal 19 gen 2009
Pagamenti per le carni ovine e caprine
Gli Stati membri possono trattenere fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all' del presente regolamento corrispondente ai pagamenti nei settori delle carni ovine e caprine elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003. In tal caso versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.
Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 10 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell', paragrafo 2 del presente regolamento.
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