Art. 52

Pagamenti per le carni ovine e caprine

In vigore dal 19 gen 2009
Pagamenti per le carni ovine e caprine Gli Stati membri possono trattenere fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all' del presente regolamento corrispondente ai pagamenti nei settori delle carni ovine e caprine elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003. In tal caso versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua. Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 10 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell', paragrafo 2 del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:73:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pagamenti per le carni ovine e caprine (Art. 52 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo