Art. 50
Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto stabiliti a norma della presente sezione
In vigore dal 19 gen 2009
Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto stabiliti a norma della presente sezione
1. I diritti stabiliti a norma della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, o capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi lo stesso valore di diritti all'aiuto per ettaro.
2. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, si applicano le altre disposizioni del presente titolo.
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