Art. 49

Superfici prative

In vigore dal 19 gen 2009
Superfici prative Nell'applicare l', gli Stati membri possono determinare secondo criteri oggettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale stabilito a norma dell' o di parte di esso, valori unitari diversi per i diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori di cui all', paragrafo 1: a) per gli ettari destinati a superfici prative alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile, oppure b) per gli ettari destinati ai pascoli permanenti alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.
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