Art. 48
Revisione dei diritti all'aiuto
In vigore dal 19 gen 2009
Revisione dei diritti all'aiuto
1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri che applicano l' possono decidere, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, di procedere nell'anno successivo all'applicazione del regime di pagamento unico a livello regionale di cui all', paragrafo 1, per il ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti a norma della presente sezione.
Se detta decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1o agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1o agosto 2010.
Ai fini dell'applicazione del primo comma i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche annue progressive da attuarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La modifica che comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto è effettuata in almeno due tappe annue predefinite.
2. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitolo 5, sezione 1, o del capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, di procedere nel 2010 o successivamente al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto.
Se detta decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1o agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1o agosto 2010.
Ai fini dell'applicazione del primo comma i diritti all'aiuto sono sottoposti a modifiche annue progressive da attuarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La modifica che comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto è effettuata in almeno tre tappe annue predefinite.
Il primo comma si applica senza pregiudizio delle decisioni adottate dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli Stati membri interessati possono derogare al numero minimo di tappe di cui al primo comma e ai limiti stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La riduzione in valore di un diritto all'aiuto non supera, in nessuna delle tappe annue di cui ai paragrafi 1 e 2, il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore finale. Se la riduzione in valore è inferiore al 10 % del valore iniziale, gli Stati membri possono applicare meno di tre tappe.
4. Gli Stati membri possono decidere di applicare i paragrafi 1, 2 e 3 al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale e amministrativa o il potenziale agricolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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