Art. 46
Attribuzione a livello regionale del massimale nazionale di cui all'articolo 40
In vigore dal 19 gen 2009
Attribuzione a livello regionale del massimale nazionale di cui all'
1. Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitoli da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale nel 2010 o successivamente, alle condizioni specificate nella presente sezione.
Se tale decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1o agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1o agosto 2010.
2. Gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e il potenziale agricolo regionale.
Gli Stati membri possono considerare il loro intero territorio come una regione unica.
3. Gli Stati membri dividono il massimale nazionale di cui all' tra le regioni, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri possono decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annuali progressive da attuarsi secondo non oltre tre tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori quali il potenziale agricolo o i criteri ambientali.
4. Qualora uno Stato membro che applica i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo decida di non applicare l', esso adatta, nella misura necessaria a rispettare il massimale regionale applicabile, il valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni. A tal fine i diritti all'aiuto sono soggetti a riduzioni o aumenti lineari del loro valore. La riduzione totale del valore dei diritti all'aiuto ai sensi del presente paragrafo è limitata al 10 % del loro valore iniziale.
5. Se uno Stato membro decide di applicare sia l' sia il presente articolo, si tiene conto delle riduzioni del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4 del presente articolo per il calcolo dei limiti stabiliti all', paragrafo 2, secondo comma.
Storico versioni
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