Art. 45

Revisione dei diritti all'aiuto

In vigore dal 19 gen 2009
Revisione dei diritti all'aiuto 1.   In casi debitamente giustificati gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico conformemente al titolo III, capitoli da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, possono decidere di procedere nel 2010 o successivamente al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto. Se detta decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1o agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1o agosto 2010. 2.   Ai fini dell'applicazione del primo comma del paragrafo 1, i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche annuali progressive da attuarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La modifica che comporta una riduzione del valore dei diritti dell'aiuto è effettuata in almeno tre tappe annue predefinite. In nessuna delle tappe annue di cui al primo comma la riduzione in valore di un diritto all'aiuto supera il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore finale. Se la riduzione in valore è inferiore al 10 % del valore iniziale, gli Stati membri possono applicare meno di tre tappe. 3.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente articolo: a) al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e il potenziale agricolo; oppure b) se si applica l', paragrafo 4 nella regione definita a norma dell', paragrafo 2.
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Revisione dei diritti all'aiuto (Art. 45 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo