Art. 43

Trasferimento di diritti all'aiuto

In vigore dal 19 gen 2009
Trasferimento di diritti all'aiuto 1.   I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione o anticipo di successione. Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati. Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione. 2.   I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono invece consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili. 3.   Ove i diritti all'aiuto siano venduti, con o senza terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riversati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, secondo criteri che saranno definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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