Art. 42

Diritti all'aiuto non utilizzati

In vigore dal 19 gen 2009
Diritti all'aiuto non utilizzati I diritti all'aiuto non attivati a norma dell' per un periodo di due anni sono versati nella riserva nazionale, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Tuttavia, per il 2009, i diritti all'aiuto non attivati per il biennio 2007-2008 non sono versati nella riserva nazionale se erano attivati nel 2006 e, per il 2010, i diritti all'aiuto non attivati per il biennio 2008-2009 non sono versati nella riserva nazionale se erano attivati nel 2007.
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Diritti all'aiuto non utilizzati (Art. 42 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo