Art. 34
Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile
In vigore dal 19 gen 2009
Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile
1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell'importo ivi indicato.
2. Ai fini del presente titolo, per «ettaro ammissibile» si intende:
a)
qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole; e
b)
qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che
i)
non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (20), e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (21), nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (22); oppure
ii)
per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell' del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (23), o dell' del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all', paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; oppure
iii)
per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell' del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative all'uso di ettari ammissibili per attività non agricole.
Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari ammissibili soddisfano le condizioni di ammissibilità nel corso dell'anno civile.
Storico versioni
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