Art. 35
Dichiarazione degli ettari ammissibili
In vigore dal 19 gen 2009
Dichiarazione degli ettari ammissibili
1. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.
2. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:73:oj#art-35