Art. 35

Dichiarazione degli ettari ammissibili

In vigore dal 19 gen 2009
Dichiarazione degli ettari ammissibili 1.   L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto. 2.   Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.
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Dichiarazione degli ettari ammissibili (Art. 35 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo