Art. 35 · Dichiarazione degli ettari ammissibili

Art. 35

Dichiarazione degli ettari ammissibili

In vigore dal 19 gen 2009
Dichiarazione degli ettari ammissibili 1.   L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto. 2.   Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.
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