Art. 39
Uso dei terreni per la produzione di canapa
In vigore dal 19 gen 2009
Uso dei terreni per la produzione di canapa
1. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.
2. Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà.
Storico versioni
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